Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:

      «1-bis. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 per la proroga, il termine apposto al contratto non può avere una durata superiore a tre anni. Nel caso in cui tra le parti sia pattuito un termine superiore, esso è automaticamente sostituito, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal termine massimo inderogabile fissato nel presente comma. La presente disposizione si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».